Ludmilla Karadzic

Nelle società di recupero crediti vengono assegnati, ai vari team, sia le pratiche relative ad esposizioni debitorie rimaste insolute sia i target (ovvero gli obiettivi) per il recuperato da raggiungere (ad ogni costo, pena anche il licenziamento, o, meglio, l’interruzione del rapporto di collaborazione). Il più delle volte i calcoli relativi all’importo da esigere vengono effettuati proprio in funzione degli obiettivi fissati (sto utilizzando un eufemismo per dire che, molto spesso, nessuno sa come si pervenga alla cifra di pretendere dal debitore), mentre correttezza vorrebbe che si trasmettesse al debitore, insieme alla pretesa, anche quello che si indica come estratto conto cronologico, cioè il prospetto con il quale si illustra, nella fattispecie, come, partendo da un debito di seimila euro risalente al 2011 si arriva ai 12 mila e cinquecento euro di oggi, indicando di volta in volta i tassi di mora applicati e le spese di recupero, se ve ne sono. Insomma, al debitore bisognerebbe fornire le stesse informazioni che la banca fornisce quando si visualizza un estratto di conto corrente.

Questa pratica scorretta è basata su due derive comportamentali del debitore che gli addetti al recupero crediti hanno avuto modo di riscontrare nel corso della propria esperienza di lavoro: la prima è che, in questo modo, il debitore è assai contento se, con un accordo transattivo a saldo stralcio, finisce poi per pagare un importo scontato del 30-40%, senza accorgersi che in realtà, con quell’accordo, ha corrisposto più di quanto avrebbe dovuto se i calcoli fossero stati quelli corretti, improntati alla normativa vigente. Per capirci, è quanto di solito accade quando si contratta l’acquisto di un bene in un suq del terzo mondo.

La seconda deriva comportamentale che emerge nel comportamento del debitore è che egli preferisce risparmiare l’onorario dovuto ad un legale, piuttosto che investire il necessario per presentare, efficacemente, una opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal creditore, opposizione finalizzata proprio a verificare i criteri che hanno reso possibile, nella fattispecie, un debito di seimila euro, risalente al 2011, crescere fino ai 12 mila e cinquecento di oggi. Insomma, il debitore, di solito, preferisce accettare supinamente la pretesa del creditore anziché affidarsi ad un serio professionista il quale, magari, potrebbe ottenere dal giudice, attraverso l’opposizione al decreto ingiuntivo, una riduzione del 30-40% dell’importo ingiunto.

Venendo al suo problema, accertata l’impossibilità di rimborsare il debito con rate mensili compatibili con le sue attuali esigenze e con il reddito al momento percepito, la strategia migliore da adottare è quella di interrompere qualsiasi trattativa stragiudiziale con il creditore.

Qualora il creditore propendesse per avviare azione esecutiva nei suoi confronti, tramite pignoramento dello stipendio, dovrà, obtorto collo, prepararsi a rinunciale al 20% della retribuzione mensile. Non c’è altro da fare.

In una simile eventualità, tuttavia, il consiglio che lei dovrebbe seguire è quello di proporre opposizione al decreto ingiuntivo chiesto al giudice dalla cessionaria, per verificare la correttezza dei calcoli che portano a formare la somma ingiunta (e l’eventuale applicazione di interessi usurari): le costerà qualcosa in parcella d’avvocato, ma le eviterà di subire il prelievo vita natural durante.


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