Genny Manfredi

Chi, nell’ambito di una separazione e relativo beneficio dell’assegno di mantenimento, rifiuti senza valide ragioni un posto di lavoro, potrebbe mette a rischio il ricevimento del giovamento.

Infatti, recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata proprio del caso in cui la ex rifiuti un lavoro senza un valido motivo e sulle conseguenze di tale scelta sull’assegno di mantenimento.

Più precisamente, gli Ermellini, con ordinanza 5817/18, hanno chiarito che in tema di separazione personale dei coniugi l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento.

Tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo ove venga riscontrata in termini di effettività possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche

Dunque, va escluso il diritto al mantenimento spettante alla consorte che fosse in grado di procurarsi redditi adeguati stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro le quali immotivatamente non erano state accettate.

In parole più semplici, dunque, può perdere l’assegno di mantenimento la ex che rifiuta immotivatamente offerte di lavoro.

Dunque, possiamo sostenere che, se l’ex è disoccupata l’assegno di mantenimento può esserle negato se la sua inattività deriva da pigrizia o dal rifiuto accertato di effettive e concrete opportunità di lavoro.


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