Paolo Rastelli

Lei ha due alternative: la prima è chiedere al concessionario un estratto di ruolo ed impugnare la cartella esattoriale entro 60 giorni se ha motivi validi (ad esempio l’omessa notifica di un atto presupposto, come l’avviso di accertamento oppure la decadenza, la prescrizione o l’avvenuto pagamento della pretesa già intervenuti).

La seconda possibilità è quella di attendere la notifica di una atto esecutivo conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale (preavviso di iscrizione di fermo amministrativo o di ipoteca, pignoramento del conto corrente, dello stipendio, eccetera) ed impugnarlo per omessa notifica dell’atto presupposto (la cartella esattoriale, appunto).

In ogni caso, per annullare la cartella esattoriale (o rideterminarne l’importo) è necessario procedere con un ricorso giudiziale.

Da ricordare che è obbligatoria la mediazione tributaria in materia di controversie riguardanti le cartelle esattoriali per vizi propri, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili. Il concessionario della riscossione, avrà 90 giorni di tempo per decidere se annullare l’atto reclamato, accogliere la proposta di mediazione eventualmente avanzata dal contribuente, formulare una propria proposta di mediazione oppure respingere il reclamo.

Le somme pretese nella cartella, una volta applicati dall’ente creditore le sanzioni di omesso o ritardato pagamento e dal concessionario l’aggio di riscossione, potranno lievitare solo per effetto del tasso di interesse legale che, attualmente, è prossimo allo zero.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.