Andrea Ricciardi

In materia di circolazione di autoveicoli e diritto al risarcimento, nel diritto dell’Unione Europea rileva la qualità di vittima su quella dell’assicurato-responsabile, per cui se queste due qualità si concentrano nella medesima persona, prevale il diritto dell’assicurato ad ottenere il risarcimento.

Ciò è anche quanto si evince dal pensiero della Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza 1269/18, ha chiarito che per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l’indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato.

Qualora sia corresponsabile in quanto ha incaricato di guidare la propria auto una persona non idonea, non è comunque data l’azione di rivalsa da parte dell’assicurazione poiché, se fosse ammessa, si verificherebbe il risultato paradossale in cui andrebbe restituito quanto ricevuto a titolo di indennità.

Pertanto, in parole povere, il soggetto assicurato per la guida del mezzo, contemporaneamente passeggero dello stesso al momento del sinistro, si trova in una situazione assimilabile a quella di qualsiasi altro passeggero e tale situazione deve essere posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente.

Dunque, il principio è quello per cui la condizione di passeggero-vittima di un incidente prevale su quella di proprietario-contraente e, perciò, oltre alla possibilità di ottenere l’indennizzo, l’assicurazione non può esercitare il diritto di rivalsa.


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