Gennaro Andele

Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, i trattamenti estetici, anche se non preventivamente concordati, sono da ritenersi spese straordinarie e quindi ripartiti tra gli ex coniugi.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza 5490/2018, ha chiarito che devono considerarsi spese straordinarie, che andranno divise tra i genitori, quelle sostenute per il trattamento estetico volto a eliminare un difetto che imbarazza la figlia adolescente.

L’altro genitore, dunque, non potrà sottrarsi al pagamento della sua quota a meno di non esprimere un tempestivo e valido dissenso oppure dimostrando la futilità delle spese.

E’ anche difficile dimostrare la futilità descritta, poiché per una ragazza adolescente un difetto fisico potrebbe portare al raggiungimento di problemi psicologici.

Pertanto, purtroppo, deve dividere le spese: mi spiace.


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