Giuseppe Pennuto

Ci sono molte opinioni discordanti sul tema della taratura degli autovelox e la legittimità della multa relativa: comunque, una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione a provato a fare chiarezza in questo ambito.

Infatti, con la pronuncia 5277/18, la Suprema Corte ha chiarito che a seguito dell’intervenuto declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 del c.d.s. così come interpretato dal diritto vivente, deve ritenersi necessaria la taratura dell’apparecchiatura “autovelox”; solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.

In parole povere, dunque, gli strumenti di misurazione della velocità, al pari di qualsiasi altro strumento elettronico, sono naturalmente soggetti a variazione delle caratteristiche – con conseguenti alterazioni in relazione ai valori misurati – in ragione dell’invecchiamento dei suoi componenti, ma anche per urti accidentali, vibrazioni, shock meccanici e termici.

Pertanto, la mancanza di verifiche periodiche in relazione alla loro completa efficienza potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento.

Ciò posto, appare quanto mai necessaria la taratura periodica dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità, controllo, peraltro, che deve espressamente essere indicato come avvenuto nel verbale di contestazione, atteso che solo in questo caso l’accertamento della violazione può ritenersi affidabile, con la conseguenza che spetterà all’opponente provare il difetto di fabbrica, di installazione ovvero il malfunzionamento dell’apparecchio.

In mancanza di tali elementi il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità massima sarà da considerarsi nullo.


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