Ludmilla Karadzic

Innanzitutto, va premesso che l’esdebitazione, riguardante l’azzeramento degli eventuali debiti che residuano alla procedura fallimentare, può essere concessa esclusivamente alle persone fisiche, mentre è preclusa alle persone giuridiche.

Inoltre, l’eventuale liberazione dai debiti riguarda solo quelli acquisiti nei confronti dei creditori che hanno optato per l’insinuazione al passivo nella procedura di fallimento e che non sono risultano essere stati soddisfatti integralmente.

Per poter chiedere l’esdebitazione dei crediti residuali, il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza e non deve aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta.

Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori insinuati e non soddisfatti a condizione che abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.

Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e quelli alimentari, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa, il debito IVA, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Perché le banche non si sono insinuate al passivo? Semplicemente perché se la trippa da spartirsi con la procedura fallimentare è esigua, il creditore preferisce non correre il rischio che il fallito chieda, ed ottenga, la liberazione dai debiti. Non insinuandosi al passivo, invece, il creditore resta libero di aggredire il debitore appena quest’ultimo riesce a mettere qualcosa da parte con una nuova attività, vince alla lotteria o eredita dallo zio d’America.

Per quanto fin qui esposto, è evidente che non si possono cancellare i debiti personali come un mutuo ipotecario sulla casa di abitazione dal momento che, come abbiamo avuto modo di scrivere, restano comunque escluse dalla liberazione dei debiti in capo al fallito, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa (cosa diversa se il mutuo avesse riguardato l’acquisto di un capannone industriale).

L’esdebitazione del fallito è regolata dall’articolo 142 della legge fallimentare.


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