Loredana Pavolini

Risposta all prima domanda

Com’è noto l’ipoteca legale a favore dello Stato sui beni del condannato è trascritta per garantire lo Stato per le spese giudiziarie del procedimento e la parte lesa per le restituzioni e il risarcimento dei danni. Se il debitore (suo padre) non ritenne, al tempo, di avere motivi validi per opporsi alla trascrizione ipotecaria, non vedo come essa possa essere impugnata oggi.

Risposta alla seconda domanda

L’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore per il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta (articolo 77 dpr 29 settembre 602/1973) non è riconducibile all’ipoteca legale, né è ad essa assimilabile (si veda in proposito sentenza 4464/2016 Cassazione) e, pertanto, al credito garantito non è applicabile la norma contenuta nell’articolo 8 (intrasmissibilità della sanzione agli eredi) del decreto legislativo 472/1997 riguardante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In pratica, il credito garantito da ipoteca legale va rimborsato integralmente: nessuna riduzione spetta all’erede.

Risposta alla terza domanda

L’immobile può essere alienato anche se gravato da ipoteca, purché l’acquirente sia messo al corrente dell’esistenza del vincolo. Tuttavia, per ottenere una maggiore commerciabilità del bene è senz’altro preferibile cancellare l’ipoteca prima di vendere l’immobile.

Risposta alla quarta domanda

L’articolo 2880 del codice civile dispone che l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo. In altre parole, il creditore per escutere il credito vantato da ipoteca ha tempo fino al novembre 2026.

Risposta alla quinta domanda

Per rimuovere il vincolo ipotecario temo che il tutore dell’attuale proprietario dell’immobile gravato da ipoteca legale avrà bisogno soltanto di recarsi presso gli uffici dell’esattore e chiedere la rateizzazione del debito di cui avrebbe dovuto rispondere il nonno defunto.


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