Per quanto ci riguarda le regole sono ben chiare: le cartelle esattoriali originate da omesso o insufficiente pagamento di crediti erariali (irpef, Irap, IVA) si prescrivono in 10 anni. Quelle originata da omesso o insufficiente pagamento di tributi locali o sanzioni amministrative in 5 anni. Per la cartella esattoriale originata da omesso, o insufficiente pagamento del bollo auto, il termine di prescrizione è triennale.
Le prescrizioni brevi (tre e cinque anni) divengono decennali solo a fronte di una sentenza passata in giudicato: cioè se io ricorro contro la pretesa di pagamento del bollo auto, il giudice rigetta il ricorso ed io non presento opposizione, la cartella originata dalla sentenza, anche se riferita al mancato o omesso pagamento del bollo auto, si prescrive in dieci anni.
Per il resto, riteniamo che un pur venendo informalmente a conoscenza di un estratto di ruolo a proprio carico, al debitore convenga attendere la notifica della cartella esattoriale oppure, in assenza di questa, il momento in cui la controparte avvia una procedura cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (pignoramento del conto corrente, della pensione o dello stipendio) eccependo semplicemente, in tale occasione, l’omessa notifica dell’atto presupposto.
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