Tullio Solinas

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

E’ quanto stabilisce l’articolo 129, primo comma del regio decreto legge 1827/1935.

Per le somme liquidate come arretrati e non soggette a trattenute, la prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui tali somme sono state poste in pagamento.

Per le somme liquidate come arretrati ed accantonate in attesa di dichiarazione dell’interessato circa l’eventuale assoggettamento a trattenute, la prescrizione quinquennale decorre dalla data di richiesta da parte della Sede Inps della dichiarazione necessaria.

Per le rate correnti, la prescrizione quinquennale decorre dal primo giorno del mese cui la singola rata mensile si riferisce.

Per la tredicesima rata di pensione, la prescrizione quinquennale decorre dal 1° dicembre dell’anno cui si riferisce.

Per il rateo di tredicesima spettante per cessazione del diritto a pensione, la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è verificato l’evento che ha causato la cessazione.


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