In linea generale la banca è responsabile per il bonifico non eseguito o qualora lo stesso arrivi tardi rispetto ai tempi ordinari previsti: ma al cliente che chiede il risarcimento spetta dimostrare di aver subito un danno effettivo.
Senza questa prova, anche se la banca deve considerarsi inadempiente, non è possibile ottenere alcun indennizzo.
Ma il caso da lei descritto è ben diverso ed ha una sfumatura tutta particolare.
Infatti, nel caso di un pignoramento in corso, o immediato, c’è poco da dimostrare.
Su un fatto simile, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza 5152/2018, spiegando che qualora l’istituto di credito non esegua, o non esegua tempestivamente, il bonifico disposto da un correntista e successivamente il conto corrente di questi venga pignorato, il correntista stesso non subisce alcun danno se risulta che egli conoscesse l’esistenza di debiti maturati ancor prima della disposizione del bonifico e che il trasferimento richiesto era, in realtà, diretto ad eludere le pretese creditorie.
Dunque, in parole povere, se lo scopo del correntista, consapevole di avere un debito con un’altra persona, era quello di spostare fraudolentemente le proprie somme su un altro conto al fine di evitare il pignoramento, non si può più parlare di un danno concreto ed effettivo.
Ne conviene, dunque, che cui l’istituto di credito non può essere condannato al risarcimento danni.
Per il futuro, dunque, le consigliamo, di controllare sempre che, nella fase di svuotamento del conto corrente, il bonifico verso il vostro fiduciario vada a buon fine.
Oppure, in alternativa, di prelevare per tempo le somme in denaro contante da riversare altrove.
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