Annapaola Ferri

In effetti, il dispositivo di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La norma è in vigore dal 21 agosto 2015.

In base a quanto lei riporta, se il pignoramento della pensione è stato effettuato dopo questa data, le conviene consultare un avvocato per valutare la possibilità di ricorrere al giudice delle esecuzioni allo scopo di ottenere la rimodulazione del prelievo mensile operato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sulla sua pensione.


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