Andrea Ricciardi

Il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: dunque, in teoria, anche per un box auto va effettuato il pagamento.

Va detto, però, che secondo l’art. 62,I comma, d.lgs. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrare in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Inoltre, sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione la quale, con ordinanza 17623/16, ha stabilito che spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esenzione dal pagamento della Tarsu, atteso che pur operando il principio secondo il quale è l’amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Dunque, più semplicemente, nel caso del box auto l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti è subordinata alla dimostrazione che il locale adibito a box auto non è idoneo in nessun modo alla produzione di rifiuti.

In parole povere, il proprietario del garage non paga la tassa rifiuti, sempre che riesca a dimostrare che il locale non produca rifiuti.


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