Il verbale di multa è nullo se l’amministrazione non dà prova di aver fornito agli automobilisti l’avviso relativo alla rilevazione automatica della velocità, di cui all’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della Strada.
Infatti, con la sentenza 5530/17, la Corte di Cassazione ha stabilito che la segnalazione dei “tutor” non può considerarsi “fatto notorio“, poiché anche se la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta, per tale deve intendersi un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto, e tale comunità ristretta non può ravvisarsi con carattere territoriale per far assurgere al notorio specifiche caratteristiche di una sede stradale che, come un’autostrada, è per definizione destinata ad un traffico non locale.
In parole più semplici, è responsabilità dell’amministrazione dare prova della presenza del segnale d’avviso.
Ciò perché, nel caso in cui l’automobilista ricorra in Tribunale contro la multa per eccesso di velocità, sostenendo di non aver ricevuto il citato avviso, sarà poi responsabilità dell’amministrazione dare prova della presenza del segnale, ad esempio con fotografie della segnaletica stradale.
In mancanza di prove non è sufficiente sostenere che la segnalazione è valida asserendo che tutti sanno che i cartelli sono presenti.
Dunque, in conclusione, su una strada dedicata al traffico non locale e ad alta frequentazione, come ad esempio un’autostrada, non si può dare per scontata la nozione relativa alla presenza dei cartelli.
E, in assenza di prove documentali e sicure, il verbale è da considerarsi viziato e la multa da annullare.
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