Tullio Solinas

Solo nel caso di accertamento di assenza dei requisiti del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e contestuale riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore può pretendere il diritto a percepire le differenze retributive (quelle contributive dovranno essere versate all’INPS), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nonché l’indennità di omesso preavviso di licenziamento (rectius, recesso dal contratto).

Per contestare l’esistenza nell’intervenuto rapporto di lavoro dei requisiti propri di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed affermare, invece, la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, il decreto legislativo 81/2015 (JOBS ACT) prevede che il lavoratore debba rivolgersi, obbligatoriamente, ad apposite commissioni (tentativo di conciliazione) facendosi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Solo successivamente potrà adire l’Autorità giudiziaria.


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