Ornella De Bellis

La somma ingiunta è gravata dagli interessi di mora per ritardato pagamento e dalle spese giudiziali sostenute dal creditore. Spesso i creditori gonfiano la pretesa basandosi sul presupposto che il debitore non presenterà opposizione al decreto ingiuntivo per verificare la correttezza dei calcoli e l’entità delle presunte spese giudiziali.

Se lo ritiene e ne ha la possibilità, può opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla data di notifica, ma avrà bisogno di assistenza legale.

Per quanto attiene il pignoramento, invece, va precisato che lei percepisce uno stipendio, al netto degli oneri fiscali e contributivi, di 1518 euro: in caso di pignoramento della busta paga, le verrebbero prelevati circa 304 euro al mese.

Tenga conto che il prestito delega non ha alcuna influenza nelle dinamiche di pignoramento stipendiali, mentre la cessione del quinto potrebbe limitare l’entità del prelievo esclusivamente nel caso in cui la somma della rata mensile, destinata al rimborso del prestito dietro cessione, e di quella pignorata, superassero il 50% della retribuzione percepita: e non è questo il caso.

Il giudice, nel determinare l’entità del prelievo su richiesta del creditore procedente, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile ed, eventualmente, da altre leggi speciali in materia. Non può, in alcun modo, prendere in considerazione le esigenze del debitore nell’assolvere ai propri impegni familiari. Se lo facesse, si vedrebbe impugnato il provvedimento, con ineccepibili motivazioni, da parte del creditore.

Per quanto riguarda invece la chiusura del conto corrente in rosso, lei ne aveva e ne ha pienamente diritto: pertanto, non sono assolutamente giustificabili gli interessi pretesi dalla banca sullo scoperto maturati dal 2016 ad oggi. Per vedere sancito il suo diritto, non c’è bisogno di un avvocato. Può inviare, con raccomandata AR, reclamo alla banca chiedendo l’immediata chiusura del conto corrente ed il ricalcolo degli interessi passivi fino alla data in cui, nel 2016, presentò istanza di chiusura del rapporto (nella speranza che abbia conservato un documento che attesti la richiesta).

Passati 30 giorni dalla data in cui il reclamo sarà pervenuto alla controparte, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per ottenere la chiusura del conto corrente ed il ricalcolo dell’esposizione debitoria. Basterà inviare, per posta, un semplice resoconto sugli avvenimenti da lei qui riportati e versare 20 euro per diritti di segreteria (che le verranno restituiti qualora il ricorso venisse accolto).

Per informazioni sulla procedura da seguire troverà dettagliate informazioni su questo sito o su quello istituzionale dell’ABF.

Infine, va aggiunto che è teoricamente possibile anche l’espropriazione del veicolo di proprietà di sua moglie, coniuge in regime di comunione dei beni, nonché di arredi e quant’altro presente e pignorabile nella casa in cui il debitore risiede o domicilia.

Si tratta, tuttavia, di azioni esecutive a cui il creditore non ricorre quasi mai per l’inefficacia di questo tipo di azione esecutiva: inutile anticipare le spese giudiziali per pignorare un veicolo usato, o prelevare mobili vecchi dall’appartamento in cui vive il debitore, per collocarli all’asta.

Il pignoramento del veicolo viene effettuato solo se si tratta di un bene di elevato valore, e si ricorre al pignoramento presso la residenza del debitore solo qualora si abbia la ragionevole certezza di potervi rinvenire gioielli, quadri d’autore, mobili di antiquariato, complementi di arredo di pregio griffati da noti designers, collezioni di orologi o di materiale filatelico, impianti sofisticati ed avanzati di intrattenimento, eccetera.

Se questo può esserle motivo di conforto, riteniamo che il creditore propenderà sicuramente per il pignoramento dello stipendio.


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