Paolo Rastelli

Purtroppo, nella procedura di riscossione coattiva, sia essa esattoriale o ordinaria, le vicende personali e gli affanni quotidiani che possono coinvolgere il debitore non hanno alcuna rilevanza.

Per poter impugnare un avviso di accertamento o una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU è importante presentare ricorso giudiziale (e non amministrativo) nei termini tassativi previsti dalla legge, tenendo conto che l’atto può essere inviato via posta e risultare correttamente notificato per compiuta giacenza, in caso di temporanea irreperibilità del debitore presso la propria residenza.

In tutto questo, non serve avvalersi del servizio “seguimi” di Poste Italiane, che esclude, la possibilità di seguire atti che devono essere notificati. Tuttavia, atteso che lei sembra intrattenere buoni rapporti con i postini, sarebbe più produttivo, per il futuro, chiedere loro di avvertirla in caso di temporanea irreperibilità per la notifica di una atto, magari infilando l’avviso di inizio giacenza sotto l’uscio di casa, anziché inserirlo in cassetta postale.

La società concessionaria per la riscossione coattiva le ha già spiegato che suo marito è condebitore solidale rispetto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ora a suo marito, condebitore solidale è stato pignorato lo stipendio presso il datore di lavoro, (il terzo pignorato). In questa fase l’unica opposizione possibile è quella che può essere presentata al giudice dell’esecuzione per eccezioni che, temo, lei non può assolutamente sollevare.

Il datore di lavoro di suo marito non può pretendere che il debito venga saldato in un’unica soluzione. Sarebbe opportuno che lei chiarisse questo aspetto: probabilmente c’è stato un problema di comunicazione con il suo coniuge. In ogni caso, anche volendo adempiere a questa richiesta, del tutto anomala ed illegittima, non si pone, per quanto fin qui esposto, il problema riguardo all’ipotesi di inibire eventuali possibili opposizioni una volta effettuato il pagamento del debito in un’unica soluzione.

Una volta intervenuto il pignoramento presso terzi il debito, volente o nolente, viene escusso dal terzo debitore di suo marito (a rate mensili, normalmente) e non c’è più nulla a cui potersi opporre.


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