Piero Ciottoli

Anche per quanto riguarda il diritto di usufrutto la questione viene decisa dal giudice: il quale potrebbe disporre la vendita dell’intero bene pignorato, libero dal vincolo di usufrutto, se tale scelta fosse ritenuta (anche con il supporto di Consulenze Tecniche d’Ufficio) la più conveniente per la maggior parte dei soggetti coinvolti (creditore, comproprietario debitore, comproprietari non debitori). Come è facile immaginare, è molto più semplice e remunerativo vendere un immobile senza gravami che non la sola nuda proprietà.

A tale proposito, vale la pena osservare che la vendita all’asta di un bene gravato da usufrutto potrebbe comportare una eccessiva penalizzazione per i comproprietari della nuda proprietà, siano essi debitori o meno.

In altre parole, il ricavato della vendita del bene (nuda proprietà più usufrutto) epurato del valore da assegnare all’usufruttuario espropriato del diritto (valore che, lo ricordiamo, può essere precisamente determinato in base a tabelle attuariali, tenuto conto del valore commerciale dell’immobile nonché dell’età dell’usufruttuario) potrebbe portare ad una maggiore soddisfazione per il creditore e per i comproprietari non debitori ed un minore debito residuo per il comproprietario debitore.

Insomma, la procedura di espropriazione di un bene indiviso, laddove solo uno dei comproprietari è debitore, per di più gravato da un diritto di usufrutto a favore di un soggetto non debitore è faccenda assai complicata e nulla si può dire circa i suoi possibili sviluppi.


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