Piero Ciottoli

Il Codice di procedura civile dispone (articolo 599) che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, nonché ai contitolari di diritti reali espropriabili diversi dalla proprietà come usufrutto.

L’usufrutto, infatti, è un diritto reale espropriabile: il suo valore dipende dal bene su cui cade il diritto di usufrutto e dall’età dell’usufruttuario.

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante, e sentiti tutti gli interessati (comproprietari e detentori di diritti reali), decide su una delle due opzioni seguenti, ovvero: dispone la separazione (catastale e strutturale) della quota del bene del debitore, se è possibile; disponee la vendita della quota del debitore, purché sia probabile che tale vendita avvenga ad un prezzo uguale o superiore al valore della quota.

Se la separazione e la vendita della quota non sono realizzabili si procede alla vendita dell’intero. Una volta che il creditore sarà stato soddisfatto, il residuo del ricavato dalla vendita all’asta, verrà assegnato al debitore e/o ai terzi che hanno subito l’espropriazione.

In pratica, il giudice interpella il debitore, i comproprietari del bene sottoposto ad azione esecutiva e i detentori di diritti reali sul bene pignorato, anche per facilitare una soluzione fra gli interessati che il più delle volte porta al pagamento del debito (conversione del pignoramento) attraverso un accordo interno fra i terzi coinvolti nella procedura e lo stesso debitore.

Altre procedure, tipo quella prospettata di fare una dichiarazione scritta alla banca di come mi impegnerò a pagare i debiti non appena avrò la concreta possibilità di farlo non sono realisticamente perseguibili dal momento che il creditore può espropriare il bene ereditato, anche in caso di rinuncia all’eredità del debitore, nonché il Trattamento di Fine Rapporto, anche se solo nella misura del 20%.

In alternativa, può attendere in stand by per valutare nei fatti la determinazione della banca creditrice, se è davvero intenzionata a portare avanti una procedura espropriativa su un bene indiviso, che, comunque, non è proprio una passeggiata; oppure se il creditore può accontentarsi di un accordo stragiudiziale su una cifra ridotta che potrà mettere insieme anche coinvolgendo i comproprietari (e l’usufruttuario), mettendoli al corrente della situazione a cui potrebbero andare incontro loro malgrado.

Nel caso peggiore (decreto ingiuntivo) potrà rimediare adempiendo all’atto di precetto oppure con la conversione del pignoramento (il pagamento del debito prima che l’immobile vada all’asta) al costo ulteriore, tuttavia, di dover corrispondere al creditore anche le spese legali e di procedura.


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