Ludmilla Karadzic

L’articolo 2 della legge 180/1950 dispone che il prelievo per il simultaneo concorso di pignoramenti per crediti alimentari, ordinari ed esattoriali e cessione del quinto non può colpire una quota maggiore della metà dell’importo percepito dal debitore ceduto.

Il che vuol dire solo che, nel caso specifico, non le può essere pignorata, per crediti alimentari, esattoriali ed ordinari, una quota della pensione superiore a 450 euro.


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