Genny Manfredi

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, è reato non mantenere i figli indipendentemente dall’età: poiché va punito il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice anche verso i maggiorenni, purché economicamente non autonomi.

Con la sentenza 8883/18 della Corte di Cassazione, infatti, è stato stabilito che non integra il reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti: la norma citata, infatti, prevede come soggetti passivi solo i figli minori, inabili al lavoro.

Tuttavia, l’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell’art. 570 c.p., che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.

Dunque, a parere degli Ermellini, se in sede di divorzio è stato comminato il versamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio minorenne, lo stesso va mantenuto anche con il raggiungimento della maggiore età, se non sussiste indipendenza economica.

Al contrario, si viola l’articolo 12-sexies della legge sul divorzio, il quale stabilisce che al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale.

L’articolo 570 del codice penale prevede la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Dunque chiunque, dopo una sentenza di divorzio, non mantenga i figli indipendentemente dall’età, purché economicamente non autonomi, commette un reato e rischia la reclusione fino a un anno e la multa fino a milletrentadue euro.


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