Giuseppe Pennuto

Non sussiste il reato connesso al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico e l’assunzione di stupefacenti laddove all’interessato non sia stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Ciò è quanto si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, infatti, con la pronuncia 6526/2018, hanno chiarito che il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo.

L’obbligo di procedere all’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.

Precisa inoltre la Corte che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria.

Nel caso di specie, vale la pena evidenziarlo, l’imputato coinvolto in un sinistro stradale, era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso e lì aveva rifiutato di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti, richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell’incidente, diretti a verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Pertanto, il giudice lo aveva condannato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7 del Codice della Strada., alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena sospesa) e aveva disposto altresì la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell’imputato.

Tuttavia il ricorrente evidenziava come non gli era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Avvertimento che sarebbe dovuto avvenire anche in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato.

E i Supremi Giudici gli hanno dato ragione, annullando il reato.

Dunque, in parole povere, se veniste fermati con la macchina per controllo del tasso alcolemico e/o stupefacenti:

  • si ha diritto, PRIMA DI FARE I TEST, a chiamare e farsi assistere dal proprio avvocato
  • si ha diritto a essere informati della possibilità di farsi assistere dal proprio legale, SEMPRE PRIMA DI EFFETTUARE IL TEST
  • se non si viene informati dalla polizia (o chi per lei) della possibilità di farsi assistere da un avvocato, non sussiste più il reato


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