Ornella De Bellis

Secondo l’articolo 497 del codice di procedura civile, il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta la vendita.

L’esistenza di un diritto di abitazione a favore del coniuge superstite del proprietario debitore, costituitosi prima della notifica del pignoramento, può, comunque, rappresentare un’arma a doppio taglio.

Se, da un lato, il nuovo acquirente dovrà rispettare il diritto di abitazione gravante sull’immobile, dall’altra parte è evidente che l’eventuale ricavato dalla vendita all’asta risulterà ridotto rispetto al valore commerciale del bene in assenza di vincoli.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.