Genny Manfredi

Sicuramente ci sono dei precedenti giurisprudenziali in materia di separazione tra coniugi: la Corte di Cassazione, infatti, ha affrontato diverse volte questo tema, prendendo delle chiare decisioni in merito.

Già con la pronuncia 8862/2012, gli Ermellini avevano approvato la coesistenza tra addebito del mantenimento e risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di tradimento, spiegando che l’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante).

Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale).

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.

Inoltre, con la sentenza 610/12, la Suprema Corte aveva sancito che in tema di separazione e infedeltà coniugale, per ottenere il risarcimento danni non patrimoniale va provata lesione dell’integrità fisio-psichica del danneggiato.

Praticamente, in parole povere, è possibile la coesistenza dell’addebito della separazione con il risarcimento del danno. Tuttavia, per ottenere quest’ultimo, va provata la reale lesione subita.


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