Paolo Rastelli

Innanzitutto, va precisato che deve trattarsi di un avviso di accertamento inviato a cura dell’ufficio comunale preposto alla riscossione dei tributi locali e non di un avviso di intimazione al pagamento trasmesso da Agenzia Entrate Riscossione, per una cartella esattoriale già notificata.

Se questo è il caso, cioè se si tratta di un avviso di accertamento, allora ricorre l’articolo 1, comma 161 della legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Per contestare l’avviso di accertamento, qualora effettivamente la ricevuta AR in possesso dell’amministrazione riporti una data di invio successiva al 31 dicembre 2017 (si può verificarlo con un accesso agli atti presso gli uffici comunali) sarà sufficiente presentare un ricorso amministrativo in autotutela. Tenendo, tuttavia, presente che il ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini per il ricorso giudiziale (in caso di rigetto dell’istanza o di silenzio da parte della Pubblica Amministrazione) e che pertanto, qualora entro 60 giorni decorrenti dal 22 febbraio 2018 non avesse notizia di accoglimento del ricorso amministrativo in autotutela, per eccepire l’intervenuta decadenza della pretesa IMU dovrà rivolgersi al giudice tributario.


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