Paolo Rastelli

La legge dispone che l’agente della riscossione, per debiti inferiori a mille euro, non possa procedere all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria (si tratta quindi di una comunicazione non notificata) di un sollecito contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il ricorso amministrativo che lei ha presentato a settembre è un invito al concessionario della riscossione (che, quando occorre, ribalta poi la richiesta all’ente creditore) di verificare, in autotutela, l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’istanza. In pratica, con il ricorso amministrativo in autotutela si invita il creditore a verificare con attenzione che non ci sia errore nella pretesa ricordandogli che con l’accoglimento di un successivo eventuale ricorso giudiziale, potrebbe essere costretto a pagare le spese legali. Ma non è previsto un ulteriore contraddittorio con il debitore: la decisione su accoglimento o rigetto dell’istanza è unilaterale.

Pertanto, l’invio del sollecito recapitato oggi, significa che il concessionario della riscossione, ed i creditori per i quali l’agente agisce, hanno ritenuto che le pretese indicate nella comunicazione siano corrette e comunque dovute. Cioè la sua richiesta di sospensione è stata rigettata.

Per capire a cosa sia dovuta la discordanza fra i totali richiesti con l’avviso odierno e quelli pretesi con la cartella esattoriale del settembre ultimo scorso bisogna necessariamente chiedere informazioni agli uffici territoriali di ADE Riscossione. Può darsi che l’eccezione di prescrizione sia stata parzialmente accolta per alcune partite debitorie, oppure che ci siano altri debiti in sospeso e che i ruoli a cui si riferiscono avviso e cartella notificata a settembre non coincidano completamente.


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