Con la rinuncia esplicita all’eredità ed effettuando la voltura (non il subentro o la voltura umana) dei contratti di fornitura di energia intestati al genitore defunto, qualora le richiedessero comunque di saldare i debiti lasciati dal precedente intestatario (può accadere, quando il nuovo intestatario appartiene al medesimo nucleo familiare del precedente) non rischia l’accettazione tacita dell’eredità.
Infatti, la giurisprudenza consolidata considera comportamenti che presuppongono accettazione tacita dell’eredità solo il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari effettuato con denaro dell’eredità.
L’importante è non effettuare la cosiddetta voltura umana, cioè la voltura di un contratto di utenza intestato ad un familiare deceduto: si pagano comunque le bollette lasciate in sospeso dal defunto, ma si risparmia sui costi (e non bisogna attendere i tempi di attivazione della fornitura). Per contro, per fruire del beneficio, si deve esplicitamente dichiarare di essere erede del precedente intestatario.
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