Lei non chiarisce se il contratto di fideiussione personale sottoscritto a favore della società a responsabilità limitata (debitore principale), di cui è amministratore, prevede, o meno, la garanzia a prima richiesta (laddove al creditore non possono essere opposte eccezioni per differire o evitare il pagamento di quanto dovuto); oppure se è almeno stato concordato il beneficio di escussione (regolato dall’articolo 2868 del codice civile) in base al quale, prima di aggredire il patrimonio del fideiussore, è necessaria una preventiva azione esecutiva nei confronti del debitore principale inadempiente.
Se il fideiussore può far valere il beneficio di escussione del debitore principale, la situazione per il creditore si complica ed il fideiussore avrà qualche speranza di limitare il danno e differire l’escussione coattiva azionata nei suoi confronti.
Altrimenti, indipendentemente dal rapporto fra entità del debito e patrimonio del fideiussore, in caso di conclamata inadempienza della società agli obblighi a cui è chiamata, il creditore si accontenterà anche delle briciole che potrà raccogliere agendo contro il fideiussore (pignoramento conto corrente, iscrizione di ipoteca di secondo grado sugli immobili), non fosse altro per limitare il danno (anche di immagine) causato da quel funzionario/dirigente che, omettendo di applicare le regole più elementari di gestione del rischio, ha concesso credito alla srl sulla base di una fideiussione prestata da un soggetto che non aveva sufficiente capacità patrimoniale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.