Le opposizioni relative alla regolarità formale della cartella esattoriale si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Se la cartella esattoriale viene notificata dal messo comunale, ex articolo 140 del Codice di procedure civile, e non può essere personalmente consegnata al destinatario per temporanea irreperibilità (mancando le persone che la legge indica come abilitate a prenderla in consegna) essa viene depositata presso gli uffici preposti alla gestione dell’Albo Pretorio del Comune di residenza, che devono provvedere ad inviare al destinatario una raccomandata a/r (raccomandata informativa) con la quale lo mettono al corrente della data di inizio giacenza e lo invitano al ritiro dell’atto.
Per quanto attiene la decorrenza dei termini di un eventuale ricorso da parte del destinatario, la notifica si intende, allora, perfezionata nel decimo giorno successivo alla data di invio della raccomandata informativa o alla data di ritiro dell’atto, se il ritiro avviene prima (fra le altre ordinanza Corte cassazione 25040/2017).
Nel caso specifico, se la raccomandata informativa è stata effettivamente spedita il 31 gennaio, la notifica della cartella esattoriale deve intendersi correttamente perfezionata il giorno 9 febbraio 2018.
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