Il genitore superstite, che esercita la potestà genitoriale, deve accettare l’eredità, per conto del minore, con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile).

Il genitore superstite non potrà alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio in eredità beneficiata. Nè potrà contrarre mutui, dare in locazione ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione riguardanti i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo.

Così dispone l’articolo 320 del codice civile.

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