Marzia Ciunfrini

Il genitore superstite, che esercita la potestà genitoriale, deve accettare l’eredità, per conto del minore, con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile).

Il genitore superstite non potrà alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio in eredità beneficiata. Nè potrà contrarre mutui, dare in locazione ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione riguardanti i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo.

Così dispone l’articolo 320 del codice civile.


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