Giovanni Napoletano

Sono completamente d’accordo sulla considerazione da lei svolta circa il fatto che gli uffici amministrativi delle società di fornitura di energia (ma anche quelle che offrono servizi di connessione fonia e dati) lavorino senza logica e senza scrupoli, accollando le conseguenze dei propri errori sulle spalle dell’utente, il quale è costretto comunque a pagare e a reclamare con raccomandata AR, reclami che restano il più delle volte senza alcun esito. Questa gentaglia confida sulle difficoltà economiche e pratiche, per il comune cliente, di adire il giudice allo scopo far valere i propri diritti.

Tuttavia, è anche vero che se il diavolo fa le pentole, noi, qualche volta, gli forniamo il coperchio.

Lei sta verosimilmente pagando, alla società di recupero crediti, l’importo, non dovuto, relativo ad una bolletta emessa per errore, così come riconosciuto dalla stessa ACEA. Perché? In termini di legge non potrà giustificare questo comportamento adducendo semplicemente la volontà di chiudere la questione. Io posso capirla, ma il suo comportamento depone per il riconoscimento del debito.

D’altra parte ha ricevuto e incassato un assegno da ACEA a compensazione del presunto pagamento, in realtà mai effettuato, di una bolletta di conguaglio emessa per errore. ACEA ha riconosciuto il proprio errore, ma è evidente che l’assegno costituiva un risarcimento solo nel momento in cui lei avesse pagato la bolletta di conguaglio emessa per errore.

Sarà difficile, diciamo impossibile, propendere per una compensazione stragiudiziale del credito che ora ACEA vanta nei suoi confronti con i soldi versati, ma non dovuti, alla società di recupero crediti. Si tratta, infatti, di due soggetti giuridici distinti; come sarebbe impensabile, adesso, chiedere alla società di recupero crediti la restituzione di quanto finora versatole.

L’unica exit strategy praticabile al momento, per evitare di dover restituire ad ACEA l’importo dell’assegno indebitamente incassato e finire malinconicamente “cornuto e mazziato”, è quella di minacciare ACEA di citarla in Tribunale, per aver ceduto un credito inesistente, in quanto è incontestabile che per la fattura in questione era stata già addirittura emessa una nota di credito: si tratta di un comportamento grave, anche se ormai la pratica della cessione di crediti prescritti, già saldati o contestati è assurta a prassi, nel settore.

Ad ACEA potrà proporre, in via stragiudiziale, il versamento della differenza fra l’importo indebitamente incassato e quanto già pagato alla società di recupero cessionaria del credito relativo alla bolletta “inventata”. Inutile aggiungere che dovrà essere immediatamente sospeso il rimborso del piano di rientro concordato con la cessionaria.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.