Andrea Ricciardi

In linea generale, purtroppo, già il codice civile non ammette risarcimenti quando il danno è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato.

Infatti, l’articolo 1900 cc chiarisce che l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

Inoltre, la giurisprudenza legittima non aiuta.

Sulla questione era già intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 14422/16, ha stabilito che qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso.

Dunque, in parole povere, seguendo l’ordinamento vigente e gli orientamenti giurisprudenziali, L’automobilista distratto che lascia le chiavi all’interno dell’auto, in seguito rubata, non ha diritto all’indennizzo dell’assicurazione.


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