Chiara Nicolai

L’articolo 546 del nostro codice civile impone che il terzo (il datore di lavoro) diventi custode delle somme dovute al debitore fino ad un importo di cui al precetto, aumentato della metà. Questo perché al debito originario vanno poi aggiunte le spese legali anticipate dal creditore procedente (Banca IFIS) e gli interessi moratori maturati dal momento in cui il debitore inadempiente ha interrotto il rimborso e che saranno liquidati del giudice.

A parte questi aspetti procedurali, quello che qui interessa sapere è che a suo marito il datore di lavoro preleverà, ogni mese, il 20% della retribuzione mensile per consegnarla al creditore procedente: in pratica, se suo marito percepisce normalmente 2 mila euro in busta paga, dal prossimo mese ne riceverà 1.600, mentre 400 euro saranno consegnati a Banca Ifis direttamente dal datore di lavoro.

Quindi, ogni mese suo marito percepirà il 20% in meno fino a quando non verrà saldato il debito originario gravato da spese legali e interessi moratori.

Ripeto, solo una parte dello stipendio (il 20%) viene assegnata al creditore, il resto deve essere ordinariamente accreditato al lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva, in modo che egli possa coprire le esigenze sue e della propria famiglia. Insomma, non viene pignorato lo stipendio nella sua interezza, ma soltanto una quota.

Inoltre, il pignoramento dello stipendio è una normale procedura che, oggi come oggi, interessa migliaia di lavoratori debitori e non può in alcun modo, costituire il pretesto per un licenziamento, che sarebbe illegittimo. E, suo marito non deve assolutamente presentare le dimissioni, in seguito all’intervenuto pignoramento.


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