Ludmilla Karadzic

Il codice civile, all’articolo 177, prevede che formano oggetto della comunione i debiti riconducibili ad aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Se non si trova nella condizione sopra esposta, può tranquillamente aprire una partita IVA ed avviare una nuova attività senza temere molestie dai creditori della ditta gestita da suo marito.

Volendo comunque fare sonni tranquilli, se non la spaventano le spese a fondo perduto necessarie, può costituire anche una società a responsabilità limitata semplificata.

La costituzione di una srls presenta inoltre il vantaggio che, potendo i creditori comunque chiedere il pignoramento del suo conto corrente personale, lei eviterebbe, in una tale evenienza, di dover ricorrere, ex post, al giudice delle esecuzioni per dimostrare che quel rapporto è esclusivamente limitato ad accrediti e prelievi inerenti l’attività svolta.


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