Giorgio Valli

Nell’ambito della normativa condominiale, un creditore che non abbia ottenuto il pagamento di una fattura e intenda agire contro il singolo condomino, non può chiedergli tutta la somma, ma solo la sua quota millesimale.

Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, sentenza 22856/17, infatti, “l’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall’amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato che il creditore può limitarsi ad allegare.

Nel caso in cui il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell’importo portato dal titolo nei confronti di un solo condomino, implicitamente allegando una responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione, quest’ultimo potrà opporsi all’esecuzione deducendo di non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore.

Nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetterà al creditore procedente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l’intero; nel secondo caso sarà lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale; se tale dimostrazione venga fornita, l’atto di precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l’eccedenza, ma resterà valido per la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale dimostrazione, l’opposizione non potrà invece essere accolta, l’atto di precetto non potrà essere dichiarato inefficace e resterà quindi efficace per l’intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento.”

A parere degli Ermellini, dunque, detto in parole più semplici, se il creditore chiede un importo eccessivo e superiore ai millesimi del condomino si può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, mao l’esecutato deve dimostrare la misura dei propri millesimi e perché, quindi, il creditore avrebbe sbagliato.

Insomma, l’onere della prova è a suo carico.

Diversamente il pignoramento va avanti.

Pertanto, se il condomino fa opposizione al pignoramento dimostrando di possedere meno millesimi di quelli che gli sono stati attribuiti dal creditore, il precetto avrà efficacia solo per l’importo corrispondente alla sua effettiva quota millesimale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.