Simonetta Folliero

Secondo l’articolo 17 della legge 108/1996, ll debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto e’ stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione e’ accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali).

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.

Per ottenere la riabilitazione del Tribunale è necessario il supporto tecnico di un avvocato.


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