La studentessa universitaria, benché coniugata, è considerata autonoma qualora si verifichino (entrambe) le condizioni dettate dall’articolo 8 comma 2 del DPCM 159/2013:
- residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine;
- presenza di una adeguata capacita’ di reddito (attualmente 6500 euro lordi annui).
Ne consegue che, ai soli fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Università (DSU/ISEEU), fino a che non saranno rispettate entrambe le condizioni appena indicate, il suo nucleo familiare sarà quello formato da lei e dai suoi genitori.
A onor del vero, purchè sia verificata la prima condizione (residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine), per la DSU universitaria potrà costituire nucleo familiare autonomo (con suo marito) anche se non percepisse il reddito pari ad almeno 6500 euro lordi annui.
Infatti, nel caso in cui, considerando anche i redditi del coniuge, siano soddisfatte le due condizioni di autonomia, lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. in tale ipotesi l’INPS ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente formato con il proprio coniuge (compilando coerentemente il Quadro A senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).
L’interpretazione autentica dell’articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall’INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.
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