Giuseppe Pennuto

Anche se è vero che la normativa prevede l’indicazione degli estremi di ordinanza comunale sui cartelli stradali, purtroppo bisogna fare un piccolo appunto sul caso.

Partiamo dal principio.

L’articolo 77 comma 7 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, parla chiaro: sul retro dei segnali stradali devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

Molte volte, questa norma è rimasta inosservata da parte delle amministrazioni comunali che, in qualità di ente proprietario della strada, frequentemente posizionano segnaletiche irregolari o non intervengono a regolarizzare quelle già in essere.

Così, negli anni, avvalendosi di questa tesi, sono fioccati i ricorsi contro migliaia di multe avverso il codice della strada.

Ma la questione è stata chiusa già anni fa.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza 7709/2016, ha sancito che in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

Pertanto, mi dispiace: paghi la multa e lasci stare. Sprecherebbe denaro e tempo con un ipotetico ricorso.


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