Chiara Nicolai

Probabilmente abbiamo interpretato male noi il suo quesito e di questo ci scusiamo: tornando al problema esposto, sua sorella, per quanto asserito anche nella precedente discussione, dovrebbe rientrare nel nucleo familiare così come dedotto dal proprio stato di famiglia attuale.

Scriviamo dovrebbe perché, per la fortuna di chi ci scrive, un soggetto coniugato ha la facoltà di eleggere la propria residenza convenzionale ai fini ISEE sia nella famiglia anagrafica (stato di famiglia) in cui è inserita, sia in quella in cui è inserito il proprio coniuge.

In altre parole, la signora può decidere se far parta del nucleo familiare con cui convive con la sorella scrivente, oppure rientrare nel nucleo familiare a cui appartiene il marito.

Come si esercita questa opzione? Nella DSU e con coerenza: in pratica, se sceglie di far parte del nucleo familiare del coniuge, sua sorella, o il marito di lei oppure i membri del nucleo familiare con i quali sua sorella convive, non dovranno mai compilare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEEE (DSU) in cui la composizione del nucleo familiare di riferimento contraddica la scelta iniziale implicitamente già codificata in un’altra DSU precedentemente presentata.

Scegliendo come residenza convenzionale quella del proprio marito, la signora eviterà che la sorella scrivente debba presentare una DSU ISEE gravata anche dal reddito da lavoro autonomo che ella percepisce.


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