Non siamo noi a dover giudicare l’operato altrui, una cosa però è certa: non si capisce perché un debitore, al fine di ottenere una valutazione di applicabilità della legge 3/2012 alla propria situazione, debba rivolgersi ad un intermediario piuttosto che direttamente agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, elencati in un apposito registro dal Ministero della Giustizia e gli unici a poterlo assistere in una eventuale procedura giudiziale ex legge 3/2012.
In ogni caso, è bene sgombrare il campo da ogni soverchia illusione: ottenere l’omologazione di un accordo con i creditori o quella del piano proposto dal debitore (piano del consumatore) non è una passeggiata. Il beneficio dell’esdebitazione viene concesso solo se il debitore si spoglia di ogni suo bene o, se dimostra che la liquidazione del proprio patrimonio porterebbe ai creditori meno di quanto egli offra.
Si tratta di una chance per ripartire veramente da zero, senza l’incubo dei debiti pregressi: non certo di una sanatoria per poter continuare a mantenere il proprio tenore di vita in barba ai creditori insoddisfatti.
In condizioni ordinarie, dimostrando sopravvenute ed incolpevoli difficoltà economiche, si può riuscire realisticamente ad ottenere dal giudice l’omologazione di un piano di rientro dal debito (piano del consumatore) che preveda un allungamento dei tempi di rimborso, con adeguamento dei tassi di interesse, spuntando una rata mensile più sostenibile, ma senza sconti a spese del creditore. Questo quando il creditore si intestardisce a non voler prendere in considerazione le reali esigenze familiari del debitore: ma certo, se il risparmio conseguito è minore del prezzo da pagare allo sciacallo di turno, non si tratta sicuramente di un buon affare.