Loredana Pavolini

Il beneficio dell’esdebitazione, qualora chiesto al giudice dal fallito ed accordato, opera esclusivamente per i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti che si sono insinuati al passivo nella procedura. Non si tratta, dunque, di una sanatoria generalizzata che possa essere estesa a qualsiasi tipo di debito e di creditore.

Al momento, in assenza di esdebitazione, indipendentemente dal presupposto che l’istituto abbia, o meno, partecipato alla procedura concorsuale di fallimento e tenuto conto che sul bene da espropriare non è stata iscritta ipoteca, esiste un credito verso la banca che quest’ultima può tentare di escutere quando e come meglio crede.

I creditori non soddisfatti potranno procedere al pignoramento dello stipendio, tutti complessivamente per un massimo del 20% della retribuzione percepita dal debitore, al netto degli oneri fiscali e contributivi.


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