Andrea Ricciardi

No, lei non deve assolutamente pagare: infatti, nell’ambito di una causa tra condomino e condominio è illegittima la delibera che pone, pro quota, le spese legali a carico del primo.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con pronuncia 1629/18, ha stabilito che è da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati nello stesso processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

In tale ipotesi, non trova, perciò, applicazione l’art. 1132 c.c.

In parole povere, dunque, il condomino che agisce contro il condominio (nel quale vive) non partecipa alle spese legali di quest’ultimo.


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