No, lei non deve assolutamente pagare: infatti, nell’ambito di una causa tra condomino e condominio è illegittima la delibera che pone, pro quota, le spese legali a carico del primo.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con pronuncia 1629/18, ha stabilito che è da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati nello stesso processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
In tale ipotesi, non trova, perciò, applicazione l’art. 1132 c.c.