Lilla De Angelis

E’ l’Ufficio creditore (il Ministero della Giustizia) e non l’agente della riscossione, a procedere all’iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

Il ruolo, ovvero l’accertamento del debito divenuto certo, liquido ed esigibile, viene poi affidato ad Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) per la notifica della cartella esattoriale.

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. Tale termine si rinnova alla notifica di ogni atto interruttivo notificato al debitore dalla Pubblica Amministrazione (invito al pagamento, cartella esattoriale, avviso di intimazione al pagamento).


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