Nelle società in accomandita semplice la responsabilità patrimoniale dei soci è normata dal codice civile, articolo 2313: nella sas i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Pertanto, a meno che le cambiali non siano state avallate dai soci accomandanti, questi ultimi risponderanno del debito limitatamente alla quota conferita al capitale della società.