Annapaola Ferri

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 19654/2014 ha stabilito che L’applicazione dell’articolo 2940 del codice civile esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la ratio della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.

Insomma, la telefonata ed il successivo incontro informale ha salvato il creditore: se egli avesse formalmente (con raccomandata AR) messo in mora il debitore per il credito ormai prescritto, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere indietro i soldi.


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