Simonetta Folliero

Quando si emette un assegno privo di copertura in conto corrente, ci si espone ad sanzioni accessorie irrogate successivamente dal Prefetto.

La sanzione accessoria prefettizia non si applica se chi ha emesso l’assegno (traente), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento tardivo dell’assegno, gravato dagli interessi legali, da una penale del 10% (del valore nominale – indicato anche come valore facciale) e dalle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del beneficiario con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto (articolo 8 legge 386/1990).

Questo documento è la liberatoria a cui si riferisce la lettera della prefettura. Non è sufficiente aver corrisposto al beneficiario il solo importo facciale portato dall’assegno scoperto.


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