In sostanza, la proposta del Comune di esigere il pagamento della sola tassa (senza sanzioni e interessi) dal 2012 al 2017 è ragionevole: tiene conto della circostanza, da lei rilevata, dell’omessa richiesta di versare quanto dovuto negli stessi anni e della comunicazione interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione notificata il 13 dicembre 2017.
Tenga, infatti, conto che:
– articolo 2948, comma 4, del codice civile e prescrizione quinquennale: si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
– articolo 1, comma 161 legge 296/2006: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, e successive modificazioni.
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