Nell’ipotesi in cui, all’interno di un condominio, si verifichi la morosità di uno o più inquilini per le rate o i pagamenti dei millesimali, l’obbligo dell’amministratore condominiale è quello di attivarsi per il recupero dei crediti.
L’obbligo per l’amministratore, però, si esaurisce nell’invio della diffida ai morosi, mentre non si spinge anche all’azione esecutiva.
Questo principio è stato anche sottolineato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 24920/17, ha chiarito che da un punto di vista legale l’amministratore di condominio non è obbligato ad emettere i decreti ingiuntivi ai morosi. Inoltre, lo stesso non è responsabile se non paga l’assicurazione per mancanza di fondi, poiché non è tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento delle spese e non assume responsabilità per mancati rinnovi contrattuali.
Pertanto, al massimo i condomini (quelli in regola) potranno accusarla di cattiva gestione e non eleggerla alla prossima assemblea: ma lei, dal punto di vista legale, non rischia assolutamente nulla.
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