Giuseppe Pennuto

Purtroppo, nelle ipotesi di multa, e sanzioni accessorie, per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza, non è solo l’assunzione di bevande alcoliche a determinare il risultato dell’alcoltest.

Ciò, poiché è onere dell’automobilista accertarsi che non si assumano farmaci o altro (ad esempio colluttorio) nei quali è presente una significativa quantità di alcol etilico.

Anche la Cassazione, con sentenza 3856/18, ha chiarito che nei casi di guida alcolica l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci a elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale.

Dunque, niente da fare, un ipotetico ricorso non avrà sicuramente esito positivo: era suo dovere accertarsi se assumendo quei farmaci avrebbe potuto mettersi alla guida o meno.

Infatti, la legge non distingue a seconda del tipo di elemento alcolico assunto, ove lo stesso sia comunque idoneo a determinare una condizione di ebbrezza alcolica.

Pertanto, tra le sostanze prese in considerazione dalla norma rientrano anche i farmaci a componente alcolica, la cui assunzione, di conseguenza, dà luogo a reato.


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